Pfizergate EPPO

Pfizergate EPPO indaga su un affare da 20 miliardi di euro

Negli ultimi mesi gli investigatori della Procura europea hanno preso il posto dei procuratori belgi nelle indagini sulle accuse di illecito penale in relazione alle trattative sui vaccini per il Covid-19 tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e l’amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla.

L’accordo con Pfizer nel 2021 -negoziato da von der Leyen aveva sollevato non poche perplessità data l’enorme quantità di vaccini acquistati. Politico ha rivelato alla fine dello scorso anno che c’erano almeno 4 miliardi di euro di dosi sprecate.

Da allora il contratto per il vaccino con Pfizer è stato rinegoziato.

L’indagine – che è stata originariamente aperta dalle autorità giudiziarie belghe nella città di Liegi all’inizio del 2023 dopo una denuncia penale presentata dal lobbista locale Frédéric Baldan- riporta Politico, sono per “interferenza nelle funzioni pubbliche, distruzione di Sms, corruzione e conflitto di interessi“. Successivamente si sono aggiunte altre due denunce dei governi ungherese e polacco.

In New York Times, che per primo aveva rivelato la vicenda, ha avviato a sua volta una causa parallela contro la Commissione dopo che questa si era rifiutata di rivelare il contenuto dei messaggi in seguito ad una richiesta di accesso ai documenti.

Questi nuovi sviluppi arrivano mentre von der Leyen cerca di ottenere un secondo mandato alla guida della Commissione Ue, che finora si è rifiutata di rivelare il contenuto degli sms e addirittura di confermarne (o smentirne) l’esistenza.

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La Svezia Entra nella Procura Europea

La Svezia Entra nella Procura Europea Il 16 luglio 2024, la Commissione Europea ha adottato la Decisione (UE) 2024/1952 che conferma la partecipazione della Svezia alla cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura Europea (EPPO). Questa decisione segna un passo significativo verso il rafforzamento della giustizia penale nell’Unione Europea, estendendo la competenza dell’EPPO al territorio svedese. La Svezia ha notificato la sua intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata con una lettera inviata alla Commissione il 5 giugno 2024. La cooperazione rafforzata, già avviata da numerosi Stati membri, mira a combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE, tra cui frodi, corruzione e riciclaggio di denaro. Confermata la Partecipazione della Svezia alla Cooperazione Rafforzata sull’EPPO per Combattere i Crimini Finanziari L’inclusione della Svezia nella cooperazione rafforzata richiede la nomina di un procuratore europeo svedese, il quale avrà il compito di avviare e coordinare indagini e procedimenti penali transfrontalieri. La decisione prevede che il regolamento (UE) 2017/1939, che disciplina il funzionamento dell’EPPO, si applichi in Svezia immediatamente dopo la sua entrata in vigore. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha sottolineato l’importanza di questa espansione per garantire una più efficace protezione dei fondi dell’UE e una maggiore collaborazione tra gli Stati membri nella lotta contro i crimini finanziari. La partecipazione della Svezia è vista come un rafforzamento della fiducia e della cooperazione tra i paesi dell’UE. Con questa decisione, l’EPPO continuerà a consolidare il proprio ruolo come organismo centrale nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione, promuovendo un approccio coordinato e integrato nella giustizia penale europea. Condividi: Articoli Recenti

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Banca Europea degli Investimenti – Inchiesta EPPO Un’inchiesta di EPPO ha scosso la Banca europea degli investimenti (BEI), sollevando accuse di corruzione, abuso di influenza e appropriazione indebita di fondi europei. L’ex presidente della BEI, Werner Hoyer, è al centro delle indagini insieme a un ex funzionario dell’istituto, Henry von Blumenthal. Secondo quanto riportato da Politico (24 giugno), l’EPPO aveva aperto dei fascicoli nei confronti di “due persone sospettate di corruzione e abuso di influenza, nonché di appropriazione indebita” di fondi europei in seguito a segnalazioni dell’Olaf, (l’agenzia antifrode dell’UE), e riguarderebbe un compenso eccessivo corrisposto ad un ex dipendente della banca come liquidazione, per motivi da appurare. Il primo indagato eccellente è Werner Hoyer, un tedesco che è stato a capo del braccio creditizio dell’Unione e la seconda persona indagata è Henry von Blumenthal, cioè appunto l’ex funzionario la cui buonuscita ha insospettito l’Olaf e che, come Hoyer, ha già subìto la perquisizione della proprietà. Hoyer ha respinto con forza le accuse, definendole “assolutamente assurde e infondate”, mentre l’avvocato di von Blumenthal ha confermato le perquisizioni senza specificare ulteriormente le accuse mosse contro il suo cliente. La BEI, istituzione cruciale nell’economia europea, è stata recentemente al centro di attenzioni per il suo ruolo durante la pandemia e per il suo coinvolgimento nella risposta all’aggressione in Ucraina. Questo caso evidenzia la complessità delle indagini transnazionali condotte dall’EPPO e la rilevanza del diritto penale europeo nel gestire presunti reati finanziari che coinvolgono istituzioni di alto profilo come la BEI. Condividi: Articoli Recenti Contattaci

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La partecipazione della Polonia all’Ufficio del Procuratore Europeo: pronti si parte! La Polonia ha notificato alla Commissione Europea la sua intenzione di partecipare all’Ufficio del Procuratore Europeo (EPPO) lo scorso 5 gennaio 2024. Questa adesione, confermata dalla Commissione il 29 febbraio 2024, rende la Polonia il ventitreesimo Stato membro dell’EPPO.  La notizia è che l’ufficio sarà operativo nel paese a partire da luglio 2024, con la nomina di almeno un Procuratore Europeo e 24 procuratori delegati distribuiti in quattro uffici regionali. Questo passo segna un significativo impegno della Polonia nella lotta contro la criminalità transfrontaliera e la corruzione, rafforzando la cooperazione giudiziaria all’interno dell’Unione Europea. La partecipazione all’EPPO non solo potenzia le capacità investigative del paese, ma dimostra anche una forte volontà di contribuire alla giustizia europea.  I reati di competenza dell’EPPO in Polonia saranno perseguiti per eventi successivi al 1° giugno 2021, data in cui l’EPPO ha iniziato le sue operazioni. A questo proposito, ricordiamo che, secondo l’articolo 120 del Regolamento EPPO, “Per gli Stati membri che partecipano ad una cooperazione rafforzata in virtù di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, questo regolamento si applica a partire dalla data indicata nella decisione in questione.” Inoltre, secondo l’articolo 2, paragrafo 2, della decisione della Commissione, gli articoli da 24 a 27 e 31 del regolamento (UE) 2017/1939 si applicheranno in Polonia a partire dal ventesimo giorno della nomina del procuratore europeo polacco ai sensi dell’articolo 16 del suddetto Regolamento.  Tale disposizione si è resa necessaria per concedere tempo sufficiente, a partire dalla data di nomina del procuratore europeo (e dei procuratori europei delegati), affinché l’EPPO fosse operativo in Polonia, anche per l’avvio e la evocazione di casi e le indagini transfrontaliere. La logica alla base della scelta del 1° giugno 2021 come data a partire dalla quale l’EPPO è competente in Polonia e le disposizioni transitorie sono spiegate nei considerando da 10 a 21 del preambolo della citata decisione della Commissione. L’entusiasmo con cui la Polonia si unisce all’EPPO riflette una chiara determinazione a migliorare l’efficienza delle indagini e dei procedimenti penali, promuovendo un approccio più integrato e collaborativo a livello europeo. Questa mossa è vista come un passo positivo verso una maggiore integrazione e sicurezza nell’Unione Europea, garantendo che la criminalità non conosca confini almeno in Europa. Articolo a cura di Floriana Barbata Condividi: Articoli Recenti

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Forum Shopping For Evidence – Il percorso del Cavallo Il c.d. trojan horse – captatore informatico inoculato direttamente sul cellulare dell’indagato attraverso un virus ed attivato da remoto – è senz’altro la misura investigativa più pervasiva della privacy che oggi la tecnologia consenta agli inquirenti di utilizzare, risolvendosi in un vero e proprio sistema di sorveglianza elettronica a distanza in grado di raccogliere dati relativi alla persona a trecentosessanta gradi; dati il cui filtro della valutazione di utilità ai fini di indagine si pone perciò necessariamente a valle piuttosto che a monte della raccolta medesima. In Italia il cavallo di Troia ha avuto un successo clamoroso ed è entusiasticamente adoperato con una certa larghezza a dispetto del suo intrinseco carattere di extrema ratio investigativa: un processo di progressiva normalizzazione già sperimentato ed anzi ormai del tutto compiuto per le intercettazioni telefoniche d’antan. D’altronde non esiste nel nostro Paese una normativa specifica di tale strumento, restando la suaregolamentazione – con buona pace della prevedibilità – affidata ad un guazzabuglio pressoché inestricabile di pochi e slabbrati limiti legali; precedenti giurisprudenziali fondati per analogia ovvero dissomiglianza sempre e comunque sulla disciplina delle intercettazioni telefoniche a dispetto del carattere ontologicamente diverso tra i due strumenti in questione; best practices maturate in corsa dalle varie Procure territoriali; infine, sporadici quanto contraddittori agganci al diritto comunitario. Sta di fatto che la natura immateriale del malaware tende a superare agevolmente i confini territoriali disegnati sulla carta e con essi la correlativa sovranità degli Stati; basti pensare che sin dal 2020 la Cassazione ha sdoganato la possibilità di procedere ad operazioni di intercettazione all’estero a partire da trojan inoculati in Italia senza la necessità di richiedere rogatorie internazionali, tutto sul presupposto che l’ineffabile captatore possa ritenersi legato al server sito nelle procure italiane come un palloncino col filo: un ragionamento ben poco aderente alla realtà della natura ormai immateriale anche dei server medesimi, di fatto tutti in cloud a dispetto della collocazione fisica dei loro macchinari di mero appoggio. Si tratta di un vero e proprio trend; basti considerare che lo stesso Regolamento 2023/1543, nell’introdurre gli ordini europei di conservazione/di produzione di prove elettroniche, ha bypassato la necessità, per leautorità inquirenti del paese richiedente tali ordini, di rivolgersi alle autorità giudiziarie dello stato di esecuzione, prevedendo che gli stessi – a determinate condizioni – possano essere inoltrati direttamente ai provider di servizi del paese di esecuzione. Insomma la dematerializzazione dei dati, oltre che ad una condivisione delle informazioni private tra organi inquirenti dei paesi comunitari più agevole, porta con sé anche l’oggettiva difficoltà di discernere, di volta in volta, i regimi giuridici e le garanzie applicabili.L’abuso – specie con sistemi di indagine particolarmente intrusivi – è dietro l’angolo. Lo ha evidenziato con una certa chiarezza la PEGA 5 – Commissione del Parlamento Europeo deputata alla verifica di come i Paesi dell’Unione utilizzino gli spyware – che nel report finale del 22 maggio 2023, preso preliminarmente atto della mancanza della benché minima volontà di collaborare a fornire informazioni da parte degli Stati Membri, ha poi concluso che tali strumenti investigativi – tra cui, nello specifico, anche quelli forniti da società di servizi che operano con le Procure italiane – sono stati usati non solo per motivi leciti ma anche illeciti quali monitorare ed attaccare dissidenti politici, giornalisti ed attivisti per i diritti umani. Un campanello di allarme che non pare abbia raccolto l’interesse che meritava né da parte delle Istituzioni Comunitarie, né da parte dei media. E’ in tale contesto che penso sia interessante leggere oggi le prerogative della Procura Europea (EPPO) in tema di raccolta transnazionale della prova elettronica. Più in particolare l’art. 31 del Regolamento 2017/1939 8 prevede che allorquando la misura investigativa vada eseguita in un Paese diverso da quello di partenza del Procuratore Europeo Delegato (PED) del caso, essa debba essere assunta in conformità del diritto del paese in cui la misura è eseguita. Si tratta di una regola in controtendenza col progressivo sfaldamento dei confini di sovranità giuridica visto prima o, in realtà, della massima espressione di tale sfaldamento? E’ già stato ampiamente rilevato come EPPO, sia pur a determinate condizioni, possa scegliere diincardinare le indagini in un Paese di comodo, vale a dire che presenti minori garanziegiuridiche/trattamenti sanzionatori più severi/condizioni più agevoli per richiedere misure cautelari o reali, etc.: è il fenomeno del c.d. forum shopping. Ebbene, il fatto di poter applicare anche da un altro Paese le regole giuridiche del Paese in cui si esegue la misura investigativa pare offrire ai Procuratori Europei Delegati un ulteriore, potentissimo strumento: il c.d. forum shopping for evidence, vale a dire la possibilità di selezionare anche un altro paese – diverso da quello cui incardinare le indagini – dove eseguire le misure investigative secondo criteri meno rigidi: un mix esplosivo che pone non pochi problemi a chi dovrà poi farsi carico della difesa dei diritti degli inquisiti, specie quando le misure in questione sono le più intrusive esistenti. E il pensiero ritorna, inevitabilmente, al cavallo. E’ giusto che la Procura Europea possa dribblare le regole tra Stati comprimendo la certezza del diritto? 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