Frodi su fondi UE per la percezione di contributi per l’emergenza Covid-19

Il Procuratore Europeo può indagare su tutti i reati che ledono gli interessi finanziari e il bilancio Ue senza alcuna limitazione in ordine ai limiti edittali. 

Con sentenza N. 8963 del 2023 la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il Procuratore Europeo Delegato è competente ad indagare e avanzare richiesta di misura cautelare reale in ordine a

qualsiasi reato di cui alla Direttiva (UE) 2017/1371. Il Procuratore Europeo Delegato di Palermo avanzava richiesta di misura cautelare al GIP di Ragusa nei confronti di un indagato che avrebbe indebitamente percepito un finanziamento agevolato previsto per sostenere gli imprenditori a causa dell’emergenza Covid-19 dichiarando falsamente l’assenza di cause di esclusione previste dal D.lgs 50/2016.

Il Tribunale di Appello Cautelare di Ragusa -confermando il provvedimento del 14 luglio 2022 dirigetto emesso dal GIP – rigettava la richiesta di misura cautelare reale avanzata dal Procuratore Europeo Delegato di Palermo perché ritenuto non legittimato in quanto il reato per il quale veniva richiesta la misura cautelare non rientrava – per limiti edittali- all’interno di quelli di competenza del Procuratore Europeo Delegato.

Il Procuratore Europeo Delegato ricorreva in Cassazione avverso tale ordinanza per violazione di legge, in relazione agli artt. 321c.p.p., 322-ter c.p. 13 e 30 del Regolamento (UE) 2017/1939 e la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

L’art. 30 del Regolamento UE non prevedendo limitazioni edittali alla richiesta di emissione di misure cautelari, introduce una competenza generale per materia della Procura Europea Delegata in ordine alle indagini aventi ad oggetto tutti i reati “che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371”… “la richiamata direttiva, aventi ad oggetto le disposizioni concernenti la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, fa riferimento, all’art. 2 al perseguimento penale di tutti i reati che toccano quegli interessi finanziari o che attengono ai bilanci dell’Unione o dei suoi organismi e istituzioni, senza alcuna limitazione in relazione ad eventuali limiti edittali di pena”.

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